Startup pmi innovative

STARTUP YOUR BIZ! Startup e PMI innovative, Decreto Rilancio e contributo a fondo perduto


Con il Decreto Rilancio sono state introdotte nuove ed importanti misure di sostegno per la ripresa delle imprese italiane, tra cui il contributo a fondo perduto al quale si può fare istanza entro i termini temporali sotto indicati. Tra i beneficiari di queste misure vi sono anche le Startup innovative e PMI innovative.

 COSA SONO LE STARTUP INNOVATIVE E LE PMI INNOVATIVE?

La startup innovativa (art. 25, commi 2 e 3, DL 179/2012) è una società di capitali (anche nella forma unilaterale o di cooperativa), che ha come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La startup innovativa gode di una speciale disciplina agevolativa per accedere alla quale è prevista l’iscrizione nella sezione speciale presso il Registro delle Imprese, oltre che nella sezione ordinaria.

Numerosi sono i vantaggi riservati alle startup innovative, nel campo della semplificazione amministrativa, del mercato del lavoro, delle agevolazioni fiscali, del diritto fallimentare, soprattutto a seguito delle misure di rafforzamento previste dal Decreto Rilancio di seguito illustrate.

Larga parte di queste misure sono estese anche alle PMI innovative (art. 4, comma 1, DL 3/2015), ovvero a tutte le piccole e medie imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di costituzione (devono però essere in possesso di almeno un bilancio certificato) o dall’oggetto sociale.

La ratio delle facilitazioni previste per le startup innovative, poi estese alle pmi innovative è, in sostanza, quella di offrire supporto agli imprenditori che decidono di investire, attraverso lo sviluppo tecnologico, nella crescita sostenibile della propria azienda.

 

REQUISITI PER COSTITUIRE UNA STARTUP INNOVATIVA

Le startup innovative sono costituite per atto pubblico o con scrittura privata sottoscritta con le modalità telematiche e digitali di cui all’art. 24 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) (art. 4 comma 10 bis D.L. 24 gennaio 2015 n. 3). La stessa forma deve essere applicata anche per le modificazioni dell’atto costitutivo. Se la startup è costituita con atto pubblico notarile, l’iscrizione nella sezione speciale è contestuale all’iscrizione dell’atto costitutivo.

Una startup innovativa deve possedere, non solo i requisiti richiesti dall’art. 25, 2° comma, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, ma per godere dei benefici fiscali e di diritto sostanziale, deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, oltre che nella sezione ordinaria.

Vediamo, in sintesi, i requisiti richiesti per costituire una startup innovativa:

– avere sede principale in Italia o in uno Stato UE o EEA (spazio economico europeo) con sede produttiva o filiale in Italia;

– essere costituita da meno di 5 anni;

– non nascere da fusione, scissione o cessione di ramo di azienda;

– avere uno dei seguenti requisiti:

  1. spese in ricerca e sviluppo uguali o maggiori del/al 15 per cento del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione.
  2. almeno i due terzi dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure un terzo di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata.
  3. essere titolari, depositarie o licenziatarie di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolari dei diritti relativi ad un software registrato presso la SIAE, che siano direttamente connessi all’oggetto sociale e all’attività d’impresa (leggi il nostro approfondimento sulla tutela giuridica del software e sul deposito del codice sorgente presso il Notaio).

– soggiacere a restrizioni nella distribuzione degli utili ovvero ad una limitazione del valore di produzione totale annuale a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività.

Anche le PMI innovative posseggono una propria sezione speciale nel Registro delle Imprese, ma la relativa iscrizione non è condizione per ottenere alcun beneficio, a differenza che per le start-up innovative. Il possesso dei requisiti deve essere attestato mediante dichiarazione del rappresentante legale, da depositarsi presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, e riconfermato ogni anno con dichiarazione di aggiornamento, pena la perdita dello status di PMI innovativa.

 

LA DURATA DELLA STARTUP INNOVATIVA

La qualifica di startup innovativa cessa dopo cinque anni (ora sei anni a seguito della proroga disposta con il Decreto Rilancio di cui appresso) dalla data di costituzione, o qualora la startup innovativa perda uno dei predetti requisiti essenziali, prima di detto termine.

Entro 60 giorni, verrà eseguita la cancellazione d’ufficio della società dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, mentre continuerà l’iscrizione della società nella sezione ordinaria, ai sensi dell’art. 25, 16° comma del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.

Si segnala che il Tar Lazio, con la sentenza n. 10004 del 2 ottobre 2017, ha statuito che il passaggio automatico alla sezione ordinaria si applica alle sole start-up costituite ab origine con atto pubblico (non per quelle costituite con scrittura privata ex art. 24 CAD).

 

DECRETO RILANCIO E MISURE IN FAVORE DELLE STARTUP E PMI INNOVATIVE

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) ha previsto il rafforzamento, sull’intero territorio nazionale, degli interventi in favore delle startup e PMI innovative (leggi il nostro approfondimento sul rilancio delle imprese italiane).

La disposizione di riferimento è costituita dall’art. 38 del decreto stesso, che prevede, tra le novità più interessanti:

– l’incremento della dotazione finanziaria e della capacità di azione della principale misura di sostegno delle startup innovative costituita dallo “Smart&Start Italia” – istituito dal decreto MiSE del 24 settembre 2014 e revisionato a seguito del Decreto Crescita – con contributi non limitati alla fase iniziale della creazione di una startup, ma estesi anche alla più delicata fase di crescita (art. 38 commi 1 e 2);

– l’incremento della dotazione del “Fondo di sostegno al venture capital” (art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018), con risorse aggiuntive per 200 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 38 comma 3);

– l’incremento del Fondo di garanzia PMI in favore delle startup innovative con una quota di 200 milioni di euro del (art. 38 comma 6);

– prolungamento di 1 anno di iscrizione nel registro speciale delle imprese (quindi non più 5 ma 6 anni dalla data di costituzione).

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il Decreto Rilancio ha previsto l’attivazione di un contributo a fondo perduto per il rafforzamento patrimoniale della startup innovativa e per facilitarne l’incontro con il sistema degli incubatori, acceleratori, università, innovation hub ed acquisirne i servizi.

Il contributo a fondo perduto è previsto, in generale, per titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, e consiste in una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus.

Dal 15 giugno 2020 fino al 13 agosto 2020, infatti, è possibile presentare all’Agenzia delle Entrate le istanze telematiche per il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede, che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze possono essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Le PMI che possono richiedere il bonus devono avere i seguenti requisiti:

– non avere un fatturato superiore a 5 milioni di euro nel 2019

– aver subito nel mese di aprile 2019 un consistente calo di fatturato (inferiore ai due terzi) rispetto all’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Sono previste due eccezioni a questi requisiti generali nel caso di:

  1. soggetto che abbia avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2019 (il contributo spetta in questo caso a prescindere dal calo del fatturato);
  2. soggetto con domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (dichiarazione dello stato di emergenza da coronavirus).

Per sapere come predisporre ed inviare la domanda visita la ==> pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono spiegate nel dettaglio tutte le modalità operative. Inoltre, con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 sono stati forniti ulteriori chiarimenti ed indicazioni pratiche.

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A questo punto cosa aspetti … Startup your biz!

 

 

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Noemi Lepore


Avvocato Consulente Notarile, autore di articoli ed immagini su blog su novità di diritto civile, immobiliare, societario. Responsabile ottimizzazione SEO.