BENEFIT COMPANY

Dammi tre parole… Responsabilità, sostenibilità e trasparenza – Le società benefit


Responsabilità, sostenibilità e trasparenza. La società benefit … una filosofia su cui investire.

“Il tentativo sociale della fabbrica di Ivrea, tentativo che non esito a dire ancor del tutto incompiuto, risponde a una semplice idea: creare un’impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e del capitalismo giacché i tempi avvertono con urgenza che nelle forme estreme in cui i due termini della questione sociale sono posti, l’uno contro l’altro, non riescono a risolvere i problemi dell’uomo e della società moderna” (così Adriano Olivetti sintetizzò la sua idea di industria nel discorso per l’apertura di uno stabilimento a Pozzuoli nel 1955).

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In un mondo governato dalle logiche del profitto delle imprese, parole come responsabilità, sostenibilità e trasparenza quasi stonano.

Eppure il legislatore italiano è tra i primi al mondo ad avere esplicitamente utilizzato queste tre parole per individuare le linee guida dell’azione delle Società Benefit.

E la cosa non è di poco conto.

Quando la nostra Costituzione all’art. 41 recita che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale, pone l’utilità sociale soltanto come limite entro il quale l’imprenditore deve operare, deve rispettarla ma non perseguirla.

Nelle Società Benefit il discorso si rovescia.

L’utilità sociale, nella forma del beneficio comune, si leva a scopo dell’impresa poiché questa si obbliga a perseguirla unitamente allo scopo lucrativo.

Benvenuto nella nuova era del business. La Società benefit … una filosofia su cui investire!

E tu sei benefit? Scoprilo ora…se le seguenti affermazioni per te sono giuste allora anche tu sei benefit!

* penso che le imprese dovrebbero perseguire il profitto ma non come unico scopo della loro esistenza; come organizzazioni che operano all’interno della società dovrebbero destinare parte del profitto al perseguimento di benefici comuni così producendo un impatto benefico;

* i costi sostenuti dalle imprese per produrre un impatto benefico dovrebbero essere fiscalmente riconosciuti;

* penso che le imprese dovrebbero pubblicare periodicamente una rendicontazione sulla natura e sulla entità del loro impatto benefico;

* le aziende dovrebbero fare scelte imprenditoriali sostenibili anche a costo di rinunciare a una parte dei profitti

* voglio far parte di un movimento imprenditoriale innovativo che si inspira a responsabilità, sostenibilità e trasparenza

* penso che se oggi si cominciano a vedere le prime imprese benefit domani cominceremo a vedere i primi Stati benefit

* la vita è troppo corta per non essere benefit!

ATTENZIONE!

La Società benefit è una filosofia.

Non si diventa società benefit per avere un vantaggio reputazionale o commerciale.

Sebbene questi siano effetti indiretti dell’essere benefit, devi tenere presente che la scelta di diventare una società benefit ha importanti ripercussioni sulla amministrazione aziendale.

Le scelte dovranno essere orientate – in modo vincolante – anche al perseguimento dello scopo benefico.

Pertanto, un’impresa è benefit perché sono benefit le persone che ne fanno parte a vario titolo, i soci primi fra tutti.

Introdotta nel nostro ordinamento giuridico con la Legge di stabilità per l’anno 2016, art. 1, commi da 376 a 384 (legge 28 dicembre 2015, n.208) la Benefit Company, o Società Benefit, consente alle società di persone e di capitali la possibilità di perseguire un duplice scopo,  sia di lucro e profitto diretti a distribuire gli utili ai soci, sia di beneficio sociale, atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull’ambiente, da indicare in maniera specifica nelle clausole statutarie.

E’ importante sottolineare la possibilità di dedurre fiscalmente i costi e gli oneri afferenti alla sfera delle attività benefit espletata.

Vediamo in sintesi alcune delle caratteristiche della Società benefit.

LE MODIFICHE STATUTARIE:
  • il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di una o più finalità di beneficio comune;
  • per “beneficio comune” si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie indicate nella legge;
  • indicazione all’interno dell’oggetto sociale delle finalità specifiche di beneficio comune che si intendono perseguire;
  • per le società già esistenti che vogliono diventare Benefit le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo di società;
  • facoltà (non obbligo) di introdurre accanto alla denominazione sociale (esistente) – quindi SB entra a far parte della denominazione ed è opportuno che sia così dato che essere benefit in linea di massima comporta degli obblighi anche nei confronti dei “terzi” – le parole “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e di utilizzare (una volta optato per l’inserimento all’interno della denominazione) tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
GLI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ’ BENEFIT:
  • operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (vale a dire il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività della Benefit Company, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile);
  • vincolo dell’organo amministrativo a rispettare la missione di beneficio comune, pena la responsabilità per inadempimento degli amministratori secondo le disposizioni applicabili al tipo societario coinvolto;
  • obbligo di amministrazione sociale tesa al bilanciamento tra l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie del comma 376 conformemente a quanto previsto dallo statuto. In pratica bisogna bilanciare l’interesse dei soci con quello degli stakeholders sui quali l’attività sociale possa avere un impatto;
  • obbligo di allegazione al bilancio d’esercizio di una relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune (con finalità di rendicontazione e valutazione dell’operato degli amministratori per il beneficio comune e di informazione/pianificazione dei nuovi obiettivi benefit della società per l’esercizio successivo);
  • l’esistenza di un sito internet della società fa scattare l’obbligo di pubblicazione della relazione sul sito;
  • individuazione del responsabile del beneficio comune.
VALUTAZIONE DEL BENEFICIO COMUNE
  • conformità allo “standard di valutazione esterno” (Vedi Allegato 4 alla Legge) per la valutazione dell’impatto generato dalla società in termini di beneficio comune;
  • nella valutazione della attività di beneficio comune devono essere necessariamente inclusi alcuni ambiti settoriali – definiti aree di valutazione – come identificati nell’allegato 5 alla Legge;
SANZIONI CONNESSE AL MANCATO PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE
  • “che non persegua” è il comportamento sanzionato.
  • è sancito espressamente un divieto di previsione di nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati (significa che gli oneri esistenti possono essere ridimensionati)
NATURA DEL RAPPORTO TRA SCOPO LUCRATIVO E SCOPO BENEFIT: ACCESSORIETÀ’?

Non è previsto a livello legislativo.

Lo scopo benefit, al pari dello scopo lucrativo, deve essere misurato annualmente; questo si desume dalla lettura della legge.

Il termine di valutazione è dato dallo standard di valutazione esterno.

Esiste una prevalenza tra lo scopo lucrativo e lo scopo benefit? Se la società entra in crisi finanziaria, gli amministratori devono destinare le risorse finanziarie prima allo scopo lucrativo e poi allo scopo benefit? Possono sacrificare il perseguimento dello scopo benefit a favore dello scopo lucrativo?

A queste domande cercheremo di dare presto una risposta.

Non dimenticare, infine, di leggere anche gli approfondimenti della nostra rubrica “Startup your biz!” sull’utile strumento del Work for equity.

 

 

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