Trasferibilità dei beni conferiti in trust


Relativamente ai beni conferiti in trust può sorgere la necessità di trasferirli e, in tal caso, occorre chiedersi chi è legittimato a farlo e sulla base di quali presupposti.

Anzitutto, è bene evidenziare che la disciplina di un trust si rinviene nelle regole dettate dal costituente (c.d. settlor) nell’atto istitutivo dello stesso e nella legge individuata per regolarlo.

Nel momento in cui il costituente trasferisce al trustee beni o diritti con l’obbligo di amministrarli nell’interesse del costituente stesso o di altro soggetto oppure per il perseguimento di uno scopo determinato, sotto l’eventuale vigilanza di un terzo (c.d. protector), di tali beni e diritti può disporre solo il trustee.

Diretta conseguenza di quanto detto è che la decisione in merito all’opportunità o meno di alienare un bene del trust spetta al trustee, il quale deve sempre operare nel rispetto dei limiti fissati dal costituente nell’atto istitutivo de trust; da tale atto, ad esempio, potrebbe emergere un divieto di alienazione dell’immobile in trust per tutta la durata del medesimo.

Quando il costituente istituisce un trust perde la disponibilità dei beni che vi conferisce, tali beni vengono intestati al trustee e costituiscono una sorta di patrimonio separato non aggredibile ad alcun titolo dai creditori personali del trustee. Il trasferimento dei beni a quest’ultimo avviene, infatti, in via strumentale e temporanea e non determina effetti traslativi in suo favore, cioè non si ha l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee che deve solo amministrarli e custodirli.

In altre parole, con la costituzione del trust il settlor dismette la proprietà dei beni conferiti nel trust perché essa deve necessariamente passare al trustee in quanto, altrimenti, non si determinerebbe l’effetto segregativo, sopra descritto, che è uno degli effetti principali che si perseguono mediante l’istituzione del trust.

Il ruolo del trustee consiste nell’amministrare, gestire e, eventualmente, disporre dei beni secondo le regole di amministrazione disposte nell’atto di costituzione del trust e secondo le norme particolari impostegli dalla legge; egli deve altresì dare conto del suo operato.

Dunque, nel caso in cui sorga la necessità di vendere beni conferiti in trust e ciò non sia stato vietato dal costituente dell’atto istitutivo, la decisione spetta al trustee che è anche il soggetto legittimato a disporne.

In ogni caso, prima di procedere all’alienazione di un bene del trust occorre verificare se i beni sono vincolati sino allo scioglimento del trust stesso o a una data ben precisa; solo in assenza di disposizioni di tal genere il trustee ha facoltà di vendere i beni. Tutte queste informazioni sono reperibili nell’atto istitutivo del trust ove il costituente prevede le regole di amministrazione dello stesso.

In breve, quindi, un bene conferito in trust può essere alienato e per procedere correttamente occorre sempre verificare il contenuto dell’atto di costituzione del trust stesso; da tale atto emergerà l’eventuale divieto di alienazione dei beni conferiti imposto dal disponente. In assenza di tale divieto i beni saranno alienabili purché l’alienazione venga posta in essere per perseguire l’interesse o il fine specifico previsto nell’atto costitutivo del trust. In presenza di tali presupposti, legittimato a trasferire un bene conferito in trust è il trustee, ma potrebbe essere richiesta altresì la firma del guardiano del trust, il cosiddetto protector ovvero colui il quale è tenuto a controllare la condotta del trustee e a verificare che lo scopo del trust sia perseguito in concreto.

 

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