Il testamento biologico - Dat

Il testamento biologico


Concediti la libertà di decidere quali trattamenti sanitari ricevere o rifiutare qualora ti trovassi in condizioni di incapacità ed esprimi consapevolmente le disposizioni che dovranno essere rispettate dai medici e dai familiari. Vieni a scoprire il testamento biologico, DAT e disposizioni sul fine vita.

  • Il Testamento biologico e le disposizioni sul fine vita.

Sulla scia dei casi di Eluana Englaro e di Welby che hanno scosso l’opinione pubblica, la legge sul testamento biologico o biotestamento (Legge 2 dicembre 2017, n. 219 in vigore dal 31 gennaio 2018) consente ad ogni cittadino di manifestare le proprie “Disposizioni Anticipate di Trattamento” (chiamate anche sinteticamente “DAT”), ossia le indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovasse in condizioni di incapacità, o i propri orientamenti sul fine vita, che dovranno essere rispettati dai medici e dai familiari. 

In altre parole il testamento biologico consente di disporre, ora per allora, le proprie volontà su eventuali trattamenti sanitari che potrebbero riguardarci in futuro, nell’ipotesi in cui non dovessimo essere più in grado di dare il nostro consenso (o dissenso) alle cure che ci vengono proposte dai medici.

La menzionata legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. 

Con il nuovo regolamento che disciplina dal 1° febbraio 2020 la maxi banca dati nazionale delle Dat (in virtù del decreto 168 del 10 dicembre 2019 del Ministro della Salute Roberto Speranza), la legge diventa pienamente operativa e consentirà ai medici di accedere e consultare le scelte e le volontà espresse dai pazienti sui trattamenti sanitari su tutto il territorio nazionale.

Vediamo, allora, di chiarire la portata, i contenuti e le potenzialità di questo importante strumento.

  • Che cosa sono le DAT?

Si tratta di un documento scritto e legalmente riconosciuto, con il quale ogni persona può manifestare le proprie volontà o indicazioni in merito all’accettazione od al rifiuto di determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche indicate dal medico per una patologia o singoli trattamenti sanitari in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte (art. 4). Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.

A mezzo della DAT, ad esempio, può essere disposto il rifiuto preventivo alla nutrizione ed all’idratazione artificiale che sono equiparate dalla legge ai “trattamenti sanitari” (art. 1, comma 5), o alla trasfusione di sangue (Cass. civ. Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12998).

  • Chi può disporre le DAT?

Qualunque persona maggiorenne e capace di intendere e di volere può disporre le proprie DAT, ma solo dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, preferibilmente da documentare in forma scritta (c.d. consenso informato).

  • Quale forma si utilizza per manifestare le DAT?

La legge prevede che le DAT siano redatte in forma scritta, con atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata dal notaio, o con scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente (art. 4 comma 6).

L’atto non sconta nessun tipo di imposta né tassa o diritto.

Se la persona non è in condizioni di firmare, la legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni e se inabilitata, è prevista la raccolta delle DAT presso il domicilio da parte del notaio. È possibile inoltre manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.

Nelle stesse forme si può procedere, in qualunque momento, al rinnovo, alla revoca o alla modifica delle DAT.

  • Chi è il “fiduciario”?

La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) per il disponente di nominare una persona di sua fiducia che lo sostituisca, in caso di incapacità, nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria. Il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e volere e deve accettare la nomina sottoscrivendo le DAT o con un atto successivo, da allegare alle stesse DAT. Il disponente può in qualsiasi momento revocare o modificare il fiduciario, senza obbligo di motivazione e nelle stesse forme in cui lo ha nominato.

Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria.  In caso di contrasto tra il fiduciario e il medico l’art 3, comma 5, della legge prevede il ricorso al Giudice Tutelare. 

Il disponente può anche non indicare un fiduciario e in questo caso, se occorre, il Giudice Tutelare nomina un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.

  • La banca dati nazionale delle DAT.

Obiettivo della banca dati nazionale è quello di raccogliere copia delle DAT e di garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinnovo, modifica o revoca, assicurando il pieno accesso alle medesime, oltre che al disponente ed al suo fiduciario, anche al medico che ha in cura il paziente che versa in una situazione di incapacità di autodeterminarsi.

Per effetto del nuovo regolamento, i notai, i Comuni e le Regioni devono trasmettere copia delle DAT che saranno depositate da sabato 1° febbraio 2020 mediante un modulo elettronico che deve contenere i dati anagrafici e di contatto del disponente e del fiduciario e l’attestazione del consenso del disponente alla raccolta delle DAT nella banca dati. Se il disponente deciderà di non dare questo consenso, alla banca dati deve essere comunicato il luogo dove il testamento biologico è reperibile.

***

Per ulteriori approfondimenti o una consulenza su testamento biologico, DAT e disposizioni sul fine vita rivolgiti al nostro Studio. Leggi anche il nostro approfondimento su “Il Testamento: un dono di responsabilità e lungimiranza“).

 

 

 

DISCLAIMER

Gentile utente,

gli articoli e i contenuti del sito illustrano sinteticamente tematiche giuridiche, economiche e fiscali. Le informazioni contenute nel sito hanno solo carattere esemplificativo, informativo e non hanno carattere esaustivo, né possono essere intese come espressione di un parere legale. Nessuna responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei contenuti del sito, da eventuali modifiche intervenute nella normativa o da possibili imprecisioni, potrà essere pertanto imputata al Notaio Edoardo Del Monte o agli estensori delle pubblicazioni medesime.

 

Noemi Lepore


Avvocato Consulente Notarile, autore di articoli ed immagini su blog su novità di diritto civile, immobiliare, societario. Responsabile ottimizzazione SEO.