Statuto Enti Terzo Settore

S.O.S. Statuto Enti Terzo Settore tra finalità sociali e sostenibili


Sei uno dei 350.000 enti no profit che attendono l’operatività del RUNTS e l’adozione dei regimi fiscali previsti dalla riforma del Terzo Settore? Adegua subito il tuo statuto secondo i criteri indicati nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 03/07/2017 n. 117). Non mancare ad uno degli appuntamenti più attesi del 2020!

Di seguito alcuni spunti per capire le novità alla tua portata.

INNANZITUTTO “LE BASI”.

La legge delega 106/2016 definisce il Terzo Settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Tra le finalità perseguite e indicate all’art. 4 della menzionata legge, vi è la revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, da attuare, tra gli altri, con i seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica;
  • individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore;
  • individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
  • riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti attraverso la messa a punto di un Registro Unico Nazionale del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l’iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano “prevalentemente o stabilmente” di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei.

Successivamente con il D. Lgs. 117/2017, c.d. Codice del Terzo Settore (CTS), entrato in vigore il 3 agosto 2017, si è provveduto “al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti“, fornendo uno strumento unitario in grado di garantire la “coerenza giuridica, logica e sistematica” di tutte le componenti del Terzo Settore al fine di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali“.

Tra le altre fonti normative d’interesse, segnaliamo:

  • Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, che ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo Settore;
  • decreto 23 luglio 2019 recante le Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore.
IN PRATICA COME SI AGGIORNA LO STATUTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE?

Le associazioni e fondazioni ed hanno oggi la possibilità di abbandonare il tradizionale procedimento di riconoscimento previsto dal d.P.R. 361/2000 ed usufruire, come Enti del Terzo Settore (art. 4 del CTS), di un procedimento semplificato per l’acquisto della personalità giuridica tipizzato dall’art. 22 del Codice Terzo Settore mediante l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) che dovrebbe diventare operativo entro il 30 giugno 2020 (il termine così differito dall’art. 43, comma 4-bis, del Decreto Crescita (decreto legge 34/2019).

Per quanto riguarda Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale, la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 28 dicembre 2018, oltre a segnalare le tre possibili tipologie di norma del Codice del Terzo Settore oggetto di adeguamento (inderogabili, derogabili solo attraverso espressa previsione dello statuto ed attributive di mere facoltà), ha anche chiarito che “Fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.”

Pertanto, le ODV (organizzazioni di volontariato), le APS (associazioni di promozione sociale) già iscritte negli appositi Registri tenuti a livello locale (che verranno meno), avranno tempo fino al 30 giugno 2020 per modificare il proprio statuto ed aggiornarlo secondo i criteri alla riforma del Terzo Settore, con un’assemblea ordinaria. Mentre per le Onlus l’attuale anagrafe gestita dall’Agenzia delle Entrate resterà in essere fino alla entrata in vigore delle nuove misure fiscali poste al vaglio della Commissione Ue.

Tra queste tipologie di enti sussiste tuttavia una notevole differenza con riferimento alla disciplina transitoria: i primi due, dopo l’abrogazione quasi totale della normativa speciale loro dedicata – rispettivamente le leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 – sono ad oggi interamente disciplinati dal Codice del Terzo Settore e soltanto per gli enti “che si adeguano” già iscritti nei registri speciali delle ODV e APS “continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione”. La normativa che disciplina le ONLUS invece è tuttora in vigore e lo resterà sino al “periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo (a quello) di operatività” del RUNTS (Cfr. Circolare menzionata).

Ulteriori importanti chiarimenti in ordine alla “trasmigrazione dei dati” tra i suddetti diversi sistemi di registrazione ed in ordine alle modalità e tempistiche per gli adeguamenti dello  statuto, nonché alle conseguenze del mancato adeguamento, sono stati fornita dalla Circolare ministeriale n. 13 del 31 maggio 2019.

Le altre associazioni ed enti no profit, invece, non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel Terzo Settore. Se decideranno di farlo, però, dovranno adeguare i propri atti costitutive e statuti ai criteri previsti dal Codice del Terzo Settore, sia al fine di velocizzare il controllo amministrativo prima dell’iscrizione dell’ente al RUNTS, sia per non vedersi preclusa la possibilità di avvalersi della modalità semplificata di iscrizione.

Qualora l’ente intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, e in ogni caso per le associazioni e fondazioni, l’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti nella forma dell’atto pubblico e il Notaio eserciterà un controllo di legalità simile a quello svolto delle società, e ciò anche se si tratti di apportare modifiche e/o adeguamenti agli statuti di associazioni e fondazioni che siano già riconosciute. Al contrario, per costituire o modificare l’atto costitutivo e lo statuto per le associazioni non riconosciute – che non intendano ottenere il riconoscimento della personalità giuridica – è sufficiente una scrittura privata.

In particolare, quanto ai compiti del Notaio, in base all’art. 22 del Codice del terzo settore è previsto che: “2. Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del presente Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore (essenzialmente gli artt. 4 – 16 e 20 – 31 di esso), nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente. L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso. 3. Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata”.

ALTRI VANTAGGI FISCALI E MISURE DI SOSTEGNO

Numerose e varie sono le agevolazioni fiscali, nonché le misure di sostegno previste dalla riforma del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni. Alcune sono già entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018 (deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli Ets; “social bonus”; esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette; regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle ODV e alle APS).

Altri specifici regimi fiscali agevolati sono attualmente sottoposti all’esame della Commissione Europea e rispondono all’impellente esigenza di mettere gli enti nelle condizioni di autofinanziarsi, non solo ricorrendo alla sfera pubblica, ma anche svolgendo attività commerciale, godendo dunque di benefici fiscali senza però alterare e contrastare le norme europee a tutela del mercato interno e della libera concorrenza – superando così la precedente limitazione posta dalla normativa Onlus alle sole attività direttamente connesse ed accessorie a quelle di interesse generale.

In particolare l’art. 79 del Codice del Terzo Settore, costituisce il “fulcro” della parte fiscale della riforma (soggetto anch’esso in parte al via libera Ue) in quanto stabilisce il confine tra le attività commerciali (tassate) e quelle non commerciali degli Enti del Terzo Settore. In sostanza l’attività svolta dagli ETS – per essere considerati non commerciali – deve essere, in via esclusiva o prevalente, di interesse generale secondo i criteri stabiliti dallo stesso Codice, a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi.

Tale disciplina è stata oggetto di ulteriori recenti interventi normativi di revisione, tra i quali, ai fini di un approfondimento, ti segnaliamo:

  • Il decreto legge 119/2018 (L. 136/2018) c.d. DECRETO FISCALE, che all’art. 24 ter, fornisce nuovi criteri per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli Ets e sono intervenute sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali in favore dei medesimi enti;
  • Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. DECRETO SEMPLIFICAZIONI che ha ripristinato l’aliquota IRES al 12% per le attività del Terzo Settore e che ha incluso le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. “ex IPAB”) nel novero degli enti del Terzo settore;
  • Il decreto 28 novembre 2019 che ha individuato le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dall’imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura;
  • legge di bilancio 2019 (commi 82 e 83, art. 1, L. 145/2018).

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Le suesposte considerazioni sono da utilizzare criticamente, offrendo solo uno spunto di riflessione per i numerosi enti no profit, associazioni e fondazioni, che vogliano, attraverso l’adeguamento del proprio statuto, riorganizzarsi, rinnovarsi e valorizzare le finalità sociali, solidaristiche, civiche e sostenibili della propria attività.

Lo Studio è pronto ad offrirti chiarimenti e supporto nello sviluppo della procedura più adeguata al tuo caso per aggiornare lo Statuto degli Enti del Terzo Settore in conformità alla normativa.

 

 

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Noemi Lepore


Avvocato Consulente Notarile, autore di articoli ed immagini su blog su novità di diritto civile, immobiliare, societario. Responsabile ottimizzazione SEO.