Obbligo di dichiarare il titolare effettivo al Registro delle Imprese


Quando si parla di “titolare effettivo” si intende la persona fisica che possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Ai sensi del Decreto interministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022 i soggetti obbligati a dichiarare il titolare effettivo sono:

  • le imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative);
  • le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361);
  • i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini al trust.

Per l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva occorre attendere l’emanazione di un provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, come previsto dall’art. 3, comma 6, del decreto 11 marzo 2022, n. 55.

Dalla data di pubblicazione di quest’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 giorni di tempo per inviare la relativa comunicazione.

Le imprese, le persone giuridiche private, i trust e i mandati fiduciari costituiti successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – del provvedimento di piena operatività del sistema di comunicazione, provvederanno alla comunicazione del titolare effettivo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (nel caso di imprese e persone giuridiche private), o dalla data di costituzione (nel caso di trust e di mandati fiduciari).

Nell’attesa che detto sistema diventi operativo, può già farsi un quadro di quelli che saranno i passi da seguire per adempiere all’obbligo suddetto.

Anzitutto, la comunicazione del titolare effettivo è rivolta al registro delle imprese e deve avvenire attraverso il sistema informatico DIRE.

Come precisato sul sito del registro delle imprese stesso, per firmare la pratica sarà necessario avere la firma digitale.

I soggetti che possono firmare la pratica sono:

  • nel caso di imprese, un amministratore;
  • in caso di persone giuridiche private, il fondatore o un soggetto con la rappresentanza e l’amministrazione;
  • nel caso di Trust, il fiduciario.

Non è prevista la possibilità di delegare l’adempimento a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non la possiedano, di firma digitale. I commercialisti, i notai e altri professionisti potranno comunque trasmettere la comunicazione telematica relativa ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo, ma tale comunicazione dovrà essere sempre sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all’adempimento, in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva nei termini sopra indicati comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice Civile.

 

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