La trascrizione degli atti di destinazione


L’articolo 39-nonies del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni nella Legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto nel Codice civile l’art. 2645-ter che disciplina la “trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche”.

La norma consente la trascrizione di un vincolo di destinazione temporaneo su singoli beni immobili o mobili registrati: il vincolo è finalizzato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela di soggetti beneficiari, con l’efficacia dell’opponibilità ai terzi e nei limiti temporali previsti dall’art. 2645-ter c.c. La ratio dell’introduzione di un limite temporale di validità si rinviene nella volontà del legislatore di evitare di paralizzare in perpetuo la circolazione del bene oggetto del vincolo.

La disciplina dettata dalla suddetta norma ha destato l’attenzione della dottrina e numerosi autori hanno riconosciuto nell’intervento legislativo in esame la risposta a esigenze sempre più avvertite nella prassi economica e sociale, esigenze che spingevano verso un ampliamento dello spazio di operatività dell’autonomia privata nel settore della destinazione di beni ad uno scopo, con effetto di segregazione patrimoniale.

L’art. 2645-ter c.c., nell’enumerare i presupposti della trascrivibilità del vincolo di destinazione, richiede la redazione in forma pubblica dell’atto: tale previsione è dovuta al fatto che nel caso di costituzione di tale vincolo la gravità dell’effetto, non tanto per le parti, quanto per i terzi, ivi compresi i creditori, ha evidentemente indotto il legislatore a richiedere la forma dell’atto pubblico, quale modalità maggiormente idonea ad assicurare il controllo sul contenuto dell’atto e la pubblica fede dello stesso.

Se, dunque, l’opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione discende unicamente dalla trascrizione, deve concludersi nel senso che la forma dell’atto pubblico è richiesta unicamente ad transcriptionem. In breve, la prescrizione della forma pubblica non è prevista a pena di nullità, ma ai soli fini dell’accoglimento della formalità pubblicitaria e quindi di opponibilità del vincolo di destinazione nei confronti dei terzi, di conseguenza l’atto di destinazione è valido, e produce effetti obbligatori, anche se concluso in forma di scrittura privata, ma se non riveste la forma dell’atto pubblico, non potrà essere trascritto e quindi creare un vincolo reale opponibile ai terzi.

Relativamente agli atti di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. occorre evidenziare che:

  • per quanto riguarda l’oggetto, il legislatore ha previsto che il vincolo di destinazione possa riguardare solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • la durata del vincolo non può superare i novanta anni o la vita del beneficiario;
  • l’atto di destinazione deve essere finalizzato alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

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