La rinuncia all’eredità


Per rinunciare all’eredità è necessario manifestare la decisione di non volerla acquistare e per farlo occorre rendere una dichiarazione.

Nello specifico, la rinuncia all’eredità è una dichiarazione unilaterale e non recettizia alla quale non possono essere apposti termini o condizioni e che deve essere resa con una particolare forma.

Riguardo alla forma, si può rinunciare all’eredità con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.

La rinuncia non può essere parziale: o si rinuncia a tutta l’eredità o la rinuncia è nulla.

Altra caratteristica è la retroattività, in altre parole, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Qualora si sia effettuata la dichiarazione di rinuncia all’eredità la si può revocare fino a che il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto, a meno che nel frattempo l’eredità sia stata accettata da un altro chiamato all’eredità.

Vi sono delle ipotesi in cui si perde il diritto di rinunciare all’eredità, ciò avviene: quando il chiamato all’eredità ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa e in tal caso si considera erede puro e semplice e, altresì, quando il chiamato all’eredità che è nel possesso di beni ereditari non ha fatto l’inventario trascorsi tre mesi dall’apertura della successione e, anche in tal caso,  si considera erede puro e semplice.

La rinuncia all’eredità può essere impugnata al ricorrere di ipotesi di violenza o dolo, ma non per errore, e la relativa azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo; il termine decorre da quando la rinuncia è divenuta irrevocabile.

A tutela dei creditori del rinunciante, che potrebbero essere pregiudicati dalla rinuncia, è prevista la possibilità, previa autorizzazione giudiziale, di accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunciante, al solo fine di soddisfare il loro credito sui beni ereditari. In tal caso, i creditori che agiscono non acquistano la qualità di eredi, né diviene erede il rinunciante.

Per quanto riguarda, infine, la devoluzione dell’eredità in caso di rinuncia occorre fare un distinguo tra successione legittima e successione testamentaria:

  • nel caso di successione legittima, se non ha luogo la rappresentazione, la parte del rinunciante si accresce a coloro che avrebbero con lui concorso e, se il rinunciante è solo, l’eredità si devolve ai chiamati di grado ulteriore;
  • in caso di successione testamentaria, se il testatore non ha disposto una sostituzione e non opera il diritto di rappresentazione, la parte del rinunciante si accresce ai coeredi e, in mancanza, si devolve agli eredi legittimi.

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