La Cessione del contratto preliminare


Con il contratto preliminare le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo, i cui elementi fondamentali sono già fissati nello stesso preliminare. Il preliminare è tipicamente un contratto preparatorio ad effetti obbligatori, facendo sorgere l’obbligo tipico di prestare il consenso necessario alla conclusione del contratto definitivo.

Una eventualità che può verificarsi è la volontà di cedere il contratto preliminare. Le norme di riferimento sono quelle dettate per la cessione del contratto, quindi l’art. 1406 e seguenti del Codice civile.

Un contratto preliminare, quindi, può sicuramente essere ceduto. Il legislatore all’art. 1406 del Codice civile prevede che «ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta».

Per procedere alla cessione, quindi, è necessario che le prestazioni corrispettive non siano state ancora eseguite e occorre, altresì, il consenso del contraente ceduto.

Il consenso del contraente ceduto è essenziale per il perfezionamento del contratto di cessione; il consenso può essere tacito, espresso o preventivo. Nel caso di consenso preventivo la cessione sarà efficace nei confronti del contraente ceduto dal momento in cui ha accettato la cessione stessa o questa gli sia stata notificata (art. 1407 del Codice civile).

A seguito della stipula della cessione del contratto preliminare: il cedente viene liberato dalle proprie obbligazioni dal momento in cui la sostituzione diviene efficace nei confronti del ceduto; il ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto; il cedente è tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto e può assumere anche la garanzia dell’adempimento del contratto stesso (in quest’ultimo caso il cedente risponde come fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto, ossia è tenuto all’adempimento solidalmente con questi).

La cessione può avvenire per spirito di liberalità e, quindi, senza alcun corrispettivo, ma nella maggior parte dei casi avviene a titolo oneroso e comporta il pagamento di un corrispettivo.

In merito al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti da cessione di contratto preliminare l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.6/E del 19 gennaio 2015, ha precisato che la vendita del preliminare è fiscalmente rilevante e trova posto tra i redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, del Tuir.

Per quanto riguarda i costi fiscali della cessione del preliminare, a titolo oneroso, occorre evidenziare quanto segue:

  • la cessione del contratto preliminare da parte di un privato è soggetta all’imposta di registro del 3%. Detto 3% relativo all’imposta di registro è applicabile solo all’importo della cessione, non all’importo legato al rimborso della caparra;
  • se il cedente è un’impresa, il corrispettivo della cessione è soggetto ad IVA nella misura ordinaria del 22%.

Altra ipotesi da analizzare è il subentro a titolo gratuito di una società in un contratto preliminare sottoscritto da altre due società, in tal caso l’imposta di registro è applicata in misura fissa pari a 200 euro; ciò è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta al quesito n. 95 del 4 marzo 2022.

Altro adempimento richiesto, quando l’atto di cessione del contratto riguarda beni immobili, è la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari.

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