Il contratto di rete. Adesione successiva al contratto: forme e pubblicità


La definizione del contratto di rete è fornita dal legislatore all’articolo 3, comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo  di accrescere, individualmente  e  collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete,  a  collaborare  in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di  natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria  impresa.

Dalla definizione di tale contratto emerge il fine dello stesso: facilitare e agevolare l’aggregazione tra imprese al fine di incrementare la competitività sui mercati e la capacità innovativa., garantendo però alle imprese che vi partecipano il mantenimento di tutte le loro caratteristiche di indipendenza, autonomia e specialità.

Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui infra, il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Il contratto di rete, infatti, è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l’efficacia dello stesso inizia a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte.

Nella prassi, può sorgere l’esigenza di far aderire ad un contratto di rete già perfezionato una o più imprese. Occorre chiedersi, allora, se ciò sia possibile e se si con che modalità.

La risposta al quesito è positiva in quanto l’art. 42, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede – tra l’latro – che il contratto di rete debba indicare le modalità di adesione di altri imprenditori.

Da quanto detto, emerge che il contratto in oggetto deve intendersi quale contratto a struttura aperta; rimane tuttavia salva la possibilità, concessa all’autonomia privata, attraverso l’inserimento di un’apposita clausola in materia di successive adesioni, di modulare tale caratteristica fino al punto di escluderla.

Ad esempio, si ritiene possibile che il contratto di rete richieda il consenso unanime di tutti i partecipanti al fine di consentire l’accesso di un nuovo soggetto imprenditore. Si ammette, altresì, che nel contratto vengano indicati eventuali requisiti che gli imprenditori aspiranti devono possedere per aderire successivamente al contratto stesso (es. che esercitino l’attività d’impresa in una specifica forma, che abbiano determinati requisiti dimensionali, che debbano produrre una specifica documentazione).

L’adesione successiva al contratto di rete costituisce una modifica soggettiva dell’originario contratto; tuttavia, l’adesione di un’impresa non deve necessariamente risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata; è sufficiente una comunicazione unilaterale da parte dell’impresa Fondatrice al fine di provvedere all’adempimento degli obblighi pubblicitari richiesti ovvero al fine di procedere all’iscrizione presso i registri delle imprese competenti nella posizione REA della Impresa Fondatrice, nonché nella posizione REA del Retista diverso dalla persona fisica.

 

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