Quanto al problema della caduta dei crediti nella comunione legale dei beni, si profilano due distinti orientamenti.
Secondo una prima tesi, prevalente in dottrina ed avallata da parte della giurisprudenza, i diritti di credito non sono oggetto di comunione legale dei beni, trattandosi di diritti relativi e personali, essendo suscettibile di cadere in comunione legale immediata solo il diritto su una res. Se così non fosse, infatti, il trasferimento ex lege anche all’altro coniuge coinvolgerebbe irrimediabilmente la sfera giuridica del terzo debitore, il quale si vedrebbe assegnare, contro la sua volontà, un diverso e supplementare interlocutore contrattuale.
Secondo invece un’altra tesi, alla quale ha aderito la Corte di Cassazione in alcune pronunce (cfr. Cass. 21098/2007), non vi sarebbe alcun valido motivo per escludere i crediti dalla caduta nella comunione legale, assurgendo essi a “comuni” acquisti ai sensi dell’art. 177, comma primo, lett. a) del Codice civile. Neanche l’argomento relativo alla modificazione soggettiva della controparte contrattuale sarebbe pregnante, stante il principio generale in forza del quale, per il debitore, resta comunque irrilevante la persona del creditore.
Ciò detto, appare preferibile la tesi negativa in quanto il regime di comunione legale di cui all’art. 177 del Codice civile non inerisce all’instaurazione di rapporti meramente creditizi ma coinvolge i soli acquisti di beni.
Recentemente la Suprema Corte si è trovata ad affrontare la questione circa la possibile caduta in comunione legale dei diritti di credito sorti dal contratto preliminare. La conclusione cui è giunta la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 22458/2019) è che i crediti derivanti dal contratto preliminare non cadono in comunione legale, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi, nessun diritto può vantare l’altro coniuge, il quale non è neppure legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 del codice civile. Tale decisione appare condivisibile in quanto la comunione legale fra i coniugi riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l’effettivo trasferimento della proprietà della “res” o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali all’acquisto di una “res”, non sono suscettibili di cadere in comunione.
Si precisa, infine, che il trasferimento dei crediti ex lege anche all’altro coniuge coinvolgerebbe il terzo debitore, imponendo a suo carico, per ogni contratto, un onere preventivo di accertamento dello status dell’altro contraente e del regime patrimoniale al quale questi è assoggettato.
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