Gli aspetti salienti della circolare AE 34/2022 sul Trust


Il trust è il negozio giuridico che comporta un trasferimento fiduciario di beni e diritti da un soggetto (settlor) ad un altro (trustee) che li amministra in favore di terzi soggetti (beneficiaries) ovvero per un determinato scopo, secondo quanto stabilito nell’atto costitutivo del trust (deed of trust) e secondo i propositi e i desideri del settlor (espressi nella letter of wishes).

L’effetto principale del trust è la c.d. segregazione patrimoniale: i beni conferiti in trust vanno a costituire un patrimonio separato in via definitiva (salvo revoca) dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, come anche dal patrimonio del disponente (che se ne spoglia) e del beneficiario (che ne ha la disponibilità solo alla fine del rapporto fiduciario).

I beni vincolati non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del trustee e neppure da quelli del beneficiario.

Il trust, istituto di origine anglosassone, non è direttamente disciplinato dal nostro sistema normativo ma è comunque ammesso nel nostro ordinamento in virtù della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, entrata in vigore il 1° gennaio 1992.

L’atto costitutivo del trust può essere inter vivos o mortis causa ed è compito del disponente o del gestore scegliere la legge applicabile fra quelle degli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul trust.

Per fare chiarezza sulla disciplina fiscale dei trust, ai fini dell’imposizione diretta e indiretta, si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 34 del 20 ottobre 2022 della quale qui di seguito si analizzeranno gli aspetti salienti.

Per quanto riguarda la disciplina ai fini delle imposte sui redditi, occorre partire dal presupposto che l’attuale formulazione dell’articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d) del Tuir stabilisce che i trust (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES). Al trust, dunque, è stata riconosciuta autonoma soggettività tributaria.

Ai fini delle imposte dirette si distingue tra  trust trasparente, ossia trust con beneficiario di reddito individuato, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, e trust opaco, ossia trust senza beneficiario di reddito individuato, il cui reddito è tassato in capo al trust quale soggetto passivo IRES.

Nel caso di trust trasparente il reddito prodotto dal trust è imputato al beneficiario in ogni caso, cioè indipendentemente dalla effettiva percezione, secondo un criterio di imputazione per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato.

Nel caso di trust opaco, residente nel territorio dello Stato, l’imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del trust stesso. Dunque, il reddito prodotto dal trust opaco è assoggettato ad IRES in capo al trust, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura “commerciale” o “non commerciale” dell’attività svolta dal trust.

Nell’ipotesi di trust opaco con residenza fiscale in un paese con regime fiscale privilegiato, per evitare che si verifichi una detassazione dei redditi attribuiti a soggetti residenti in Italia, i redditi attribuiti a tali trust devono essere tassati in capo ai beneficiari residenti in Italia come redditi di capitale, con una presunzione sulla natura reddituale; a meno che, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio.

Quando il trust opaco estero è stabilito in un paese a fiscalità privilegiata le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle “attribuzioni” di trust trasparenti per le quali vale il criterio di imputazione, a prescindere dal luogo in cui tale trust sia fiscalmente residente e se il reddito imputato sia prodotto in Italia o all’estero.

Nell’ipotesi in cui un trust è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (c.d. interposizione fittizia) il reddito di cui “appare titolare” il trust è assoggettato ad imposizione, per “imputazione”, direttamente in capo all’interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall’articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il trust quale soggetto interposto. In altre parole, nel caso di trust interposto le attribuzioni relative non generano redditi imponibili per il beneficiario, purché tali redditi siano già stati tassati direttamente in capo all’interponente.

Per quanto riguarda la disciplina ai fini delle imposte indirette, con la circolare in oggetto l’agenzia delle entrate è pervenuta ad alcune conclusioni che qui di seguito si riportano brevemente:

  • l’atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust;
  • anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l’imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986;
  • gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni e dunque solo a essi deve essere applicata tale imposta.

A questo punto occorre soffermarsi sull’ipotesi di trust già esistenti che hanno scontato l’imposta sulle successioni e donazioni all’atto di costituzione o di dotazione del trust medesimo. Tali versamenti effettuati sono considerati a titolo definitivo e, dunque, non sarà necessario effettuare ulteriori liquidazioni all’atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario purché si verifichino due condizioni: che dette attribuzioni abbiano ad oggetto i medesimi beneficiari e, altresì, i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del trust o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.

Inoltre, nel caso di trust di scopo di tipo liquidatorio o di garanzia (ossia quelli istituiti, ad esempio, al fine di garantire o estinguere un debito del disponente nei confronti dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata), l’imposta di donazione è applicabile solo se, assolta la loro funzione, comportino l’attribuzione di un patrimonio al soggetto beneficiario.

Infine, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Le imposte ipotecarie e catastali saranno altresì dovute in misura fissa nell’ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell’atto di sostituzione del trustee.

Sono, invece, soggette, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione.

Si ritiene opportuno fare un ultimo cenno in tema di tassazione di trust istituiti a favore di soggetti con disabilità gravi. La circolare in oggetto evidenzia che, come previsto dall’articolo 6, comma 6, della Legge 112/2016, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa ai trasferimenti di beni e diritti ai trust istituiti in favore di tali soggetti. Si ritiene che detta norma trovi applicazione anche con riferimento alle fattispecie di trasferimento a titolo oneroso di beni e diritti a favore del trust.

Inoltre, i trust istituiti a favore di soggetti con disabilità gravi sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni se sussistono congiuntamente le condizioni previste dal comma 3 dell’articolo 6 della Legge 112/2016 tra cui: l’istituzione del trust con atto pubblico e l’individuazione nell’atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli, dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave nonché delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone assistite. Detta esenzione si applica anche nel caso in cui l’apporto dei beni al trust venga disposti per mezzo di un atto mortis causa.

 

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