DIVISIONE CON CONGUAGLIO

Divisione con conguaglio


Il conguaglio in denaro è soggetto all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi indipendentemente dal suo concreto versamento, ossia anche nel caso in cui il soggetto avente diritto al conguaglio rinunci a riceverlo.

In una divisione immobiliare il conguaglio in denaro pattuito è, pertanto, soggetto a tassazione con le aliquote previste per i trasferimenti immobiliari ed anche nel caso in cui, per effetto di un accordo tra i condividenti, non venga di fatto corrisposto. E’ quanto recentemente sostenuto sia dalla Suprema Corte di Cassazione a conferma di un orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate nel 2013.

La pronuncia della Corte di Cassazione.

Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27409 del 1° dicembre 2020.

La Suprema Corte ha evidenziato che l’art. 34 comma 1 ultimo periodo del Tur stabilisce una presunzione assoluta: “…la divisione con assegnazione di beni eccedenti il valore della quota sulla massa comune deve essere sempre qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti per la sola eccedenza di valore, prescindendo dall’eventualità che il conguaglio sia o meno corrisposto.” Il conguaglio divisionale, ai fini dell’imposta di registro, assume pertanto sempre rilievo, anche nel caso in cui, per effetto di un accordo tra i condividenti, non venga di fatto corrisposto.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Tale tesi è conforme all’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 18 del 29 maggio 2013.

Con questo documento di prassi, infatti, si era affermato che il conguaglio pattuito in sede di divisione “… è soggetto all’imposta proporzionale dovuta per gli atti traslativi indipendentemente dal suo concreto versamento. La presunzione, infatti, posta dal legislatore tributario è da considerarsi “assoluta“: la divergenza quantitativa tra quota di fatto e quota di diritto induce a ritenere che il conguaglio deve essere tassato con l’imposta proporzionale prevista per i trasferimenti.”.

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