Diritti successori nell’ambito delle unioni civili


Con la Legge n. 76 del 20 maggio 2016, c.d. Legge Cirinnà, è stata istituita l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Possono costituire un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; l’ufficiale di stato civile, poi, provvede alla registrazione degli atti nell’archivio dello stato civile.

Dopo aver costituito l’unione civile sorgono diritti e obblighi in capo alle parti della stessa; in particolare, per quanto riguarda i diritti successori la legge prevede lo stesso trattamento previsto per le persone unite in matrimonio.

In altre parole, sotto il profilo successorio, a seguito dell’unione civile al partner rimasto in vita spetta il medesimo trattamento che la legge riserva al coniuge superstite.

Ciò significa che alla morte di una delle parti dell’unione civile l’altra parte è considerata legittimario e, di conseguenza, gli spetta una parte dell’asse ereditario determinabile secondo le regole dettate dal codice civile in tema di “riserva a favore del coniuge” che dipende dalla presenza o meno di figli e/o ascendenti del defunto.

Se, dunque, una delle parti dell’unione civile decide di redigere testamento, per evitare impugnazioni, potrà farlo ma senza ledere i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Qualora il defunto non abbia provveduto alla redazione di un testamento per disporre delle proprie sostanze dopo la morte, gli scenari possibili sono i seguenti:

  • qualora il partner superstite sia l’unico erede legittimo rimasto in vita l’asse ereditario sarà interamente devoluto a quest’ultimo;
  • se il partner superstite concorre con i figli del defunto occorre distinguere:
    • se il partner concorre con un solo figlio, ciascuno di essi avrà diritto ad un mezzo dell’eredità,
    • in caso di più figli, a questi ultimi spetteranno complessivamente i due terzi del patrimonio ed il restante terzo sarà devoluto alla parte dell’unione civile superstite;
  • se la parte dell’unione civile defunta lascia anche ascendenti o fratelli e sorelle, al partner saranno devoluti i due terzi dell’eredità mentre il terzo residuo spetterà agli ascendenti o ai fratelli e alle sorelle nelle misure stabilite dal codice civile.

In ogni caso, alla parte dell’unione civile rimasta in vita la legge riserva il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia, oltre al diritto di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

È stato altresì chiarito che in caso di unione civile, al partner superstite è riconosciuto il diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali così come avviene per il coniuge superstite.

Infine, nel caso in cui vi sia stato lo scioglimento dell’unione civile per volontà delle parti o negli altri casi previsti dalla Legge, per conoscere i diritti successori riconosciuti al partner superstite occorre fare riferimento alla legge sul divorzio del 1970, cui rinvia la Legge Cirinnà. Di conseguenza, al partner superstite, solo nel caso in cui versi in stato di bisogno, spetterà un assegno periodico a carico degli altri eredi, che dovrà essere attribuito e quantificato dal giudice, tenuto conto dell’entità del bisogno, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi, nonché delle condizioni economiche di questi ultimi.

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