Diritti successori del convivente


Per conoscere i diritti successori che spettano al convivente superstite occorre anzitutto chiarire cosa si intende per conviventi.

La legge n. 76 del 20 maggio 2016, c.d. Legge Cirinnà, all’art. 1 comma 36, chiarisce che sono «conviventi di fatto»  due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

La Legge Cirinnà riconosce la convivenza di fatto ma non prevede diritti successori per il convivente superstite, con sole due eccezioni: il diritto del convivente di utilizzare la casa di comune residenza per un certo periodo dopo la morte del proprietario e il diritto al risarcimento del danno nel caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo

Nello specifico, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni.

Un caso peculiare previsto dal legislatore riguarda l’ipotesi in cui nella casa coabitino figli minori o figli disabili;  in tal caso il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nell’immobile di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il convivente perde il diritto di utilizzare la casa di comune residenza nel caso in cui cessi di abitare stabilmente nella stessa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Qualora la casa di comune residenza non sia di proprietà del convivente deceduto ma sia oggetto di contratto di locazione, nel caso di morte del conduttore, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

Il legislatore, inoltre, ha previsto l’applicazione ai conviventi di fatto dell’art. 337-sexies del Codice Civile in relazione all’attribuzione del godimento della casa familiare in presenza di figli minori, disabili o economicamente non autosufficienti della coppia. In tali casi il giudice può attribuire il godimento della casa familiare in relazione all’affidamento degli stessi.

L’altro diritto previsto in favore del convivente superstite è il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo; ove si verifichi tale ipotesi, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Da quanto detto emerge che, al di là delle ipotesi suddette, non sono previsti diritti sulla successione del convivente e, dunque, qualora lo si voglia beneficiare di alcun diritto occorre predisporre in suo favore un lascito testamentario.

Il convivente, infatti, può essere nominato erede per l’intero patrimonio o parte di esso o può essere beneficiario di un legato e quindi di diritti patrimoniali determinati.

In conclusione, se la volontà è quella di tutelare il proprio convivente per il periodo in cui si avrà cessato di vivere, è consigliabile redigere un testamento; così facendo si potrà lasciare al convivente superstite una parte del proprio patrimonio o uno o più beni specifici.

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