Conseguenze derivanti dalla mancata dotazione ed allegazione dell’A.P.E. agli atti di trasferimento


Con l’acronico A.P.E. si intende l’attestato di prestazione energetica ovvero il documento che indica il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale e il trasporto di persone o cose negli edifici a mezzo di impianti ascensori e scale mobili.

L’attestato di prestazione energetica, inoltre, assume rilievo in quanto reca le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare/edificio, i dati identificativi dell’immobile e una serie di altre informazioni tecniche rilevanti.

L’A.P.E. determina la classe energetica degli edifici e deve essere richiesto, a proprie spese, dal proprietario dell’immobile ai soggetti certificatori abilitati ed è valido per un periodo massimo di dieci anni dal rilascio purché in tale arco temporale non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modificato la classe energetica dell’immobile e siano state rispettate le prescrizioni per le operazioni di controllo dell’efficienza energetica dei sistemi tecnici, in particolare per gli impianti termici.

Oltre a redigere l’attestato di prestazione energetica, il soggetto certificatore deve anche trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.

L’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 192/2005 prevede, tra l’altro, che nei contratti di compravendita immobiliare e negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso debba essere inserita apposita clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto.

La suddetta norma, unitamente all’articolo 15 del medesimo Decreto legislativo, disciplina le conseguenze derivanti dalla mancata dotazione ed allegazione dell’A.P.E. agli atti di trasferimento, in particolare si prevede che:

  • il mancato rispetto dell’obbligo di dotazione dell’APE comporta l’applicazione di una sanzione non inferiore ed Euro 3.000 e non superiore ad Euro 18.000, a carico del solo proprietario del bene oggetto di compravendita;
  • il mancato rispetto dell’obbligo di allegazione dell’APE al contatto di compravendita comporta l’applicazione di una sanzione non inferiore ed Euro 3.000 e non superiore ad Euro 18.000, a carico del venditore  e dell’acquirente in solido ed in parti uguali;
  • il mancato rispetto dell’obbligo di informazione e di consegna dell’APE dal venditore all’acquirente comporta l’applicazione di una sanzione non inferiore ed Euro 3.000 e non superiore ad Euro 18.000, a carico di ambo le suddette parti in solido ed in parti uguali.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

Un atto privo della menzione e dell’allegazione dell’attestato di prestazione energetica, dunque, non è né nullo né invalido ma comporta le conseguenze previste dal combinato disposto degli artt. 6 e 15 del D.Lgs. n. 192/2005.

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