Agevolazioni tributarie per la società semplice agricola IAP


La figura dell’imprenditore agricolo professionale è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che all’articolo 1 ne fornisce la definizione.

È definito imprenditore agricolo professionale (IAP) chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Anche le società di persone, cooperative e di capitali possono essere considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole e:

  • nel caso di società di persone almeno un socio (l’accomandatario per le società in accomandita semplice) sia in possesso della qualità di IAP;
  • per le cooperative lo sia un amministratore che sia anche socio;
  • per le società di capitali almeno un amministratore.

Le società di cui sopra, che hanno quindi come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, sono definite società agricole e devono contenere tale indicazione nella ragione o denominazione sociale.

Alla qualifica di imprenditore agricolo professionale sono collegate numerose agevolazioni tributarie che sono state estese anche alle società agricole.

Tra le società agricole le più numerose sono le società semplici agricole. Per tali società sono previste le seguenti agevolazioni:

  • acquisto agevolato di terreni ad uso agricolo con imposta catastale dell’1% ed imposta di registro e ipotecaria ciascuna in misura fissa (200 euro), ai sensi della legge 25/2010.

Per i terreni di montagna l’esenzione riguarda anche l’imposta catastale (articolo 9, D.p.r. 601/73);

  • i redditi fondiari dei terreni agricoli di imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, e delle società semplici agricole – con esclusione di tutte le altre società agricole – sono esenti da Irpef anche per il 2023 (articolo 1, comma 80, Legge di Bilancio 2023);
  • si può procedere alla costruzione di fabbricati rurali senza l’assolvimento del contributo di costruzione (legge n. 10/77);
  • è sancita l’esenzione dal pagamento dell’IMU sui terreni (agevolazione estesa alle società agricole dall’art. 16-ter del D.L. 34/2019).

È bene evidenziare che una persona fisica in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) può apportare la medesima qualifica anche a due o più società di persone mentre nelle società di capitali tale qualifica può essere attribuita a una sola società. Quanto detto è stato di recente confermato della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8430 del 30 aprile 2020.

 

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