Accettazione dell’eredità


Quando un soggetto muore si apre la sua successione e si individuano i soggetti a cui il patrimonio ereditario deve essere devoluto.

L’acquisto dell’eredità da parte del chiamato è subordinato alla sua accettazione, in altre parole la legge richiede una manifestazione di volontà.

L’accettazione opera retroattivamente con la conseguenza che l’erede accettante è considerato titolare del patrimonio ereditario sin dal momento dell’apertura della successione e il patrimonio ereditario non risulta giuridicamente privo di titolare dal momento della morte al momento in cui avviene l’accettazione.

Vediamo ora nel dettaglio le modalità con le quali può avvenire l’accettazione dell’eredità:

  • accettazione espressa: si ha quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all’eredità dichiara espressamente la volontà di accettare l’eredità o assume la qualità di erede;
  • accettazione tacita: si verifica tale ipotesi quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede;
  • accettazione presunta: si ha quando il chiamato all’eredità pone in essere degli atti a cui l’ordinamento riconnette automaticamente l’acquisto dell’eredità (ad esempio, la vendita, la cessione o la donazione dei diritti di successione comporta l’accettazione dell’eredità).

In ogni caso, l’accettazione dell’eredità non può essere parziale: o si accetta l’intera eredità o si rinuncia a essa.

È previsto poi un limite temporale: il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni, termine che decorre dal giorno dell’apertura della successione. Se, però, l’istituzione di erede è sottoposta a condizione, il suddetto termine decorre dal giorno in cui si verifica la condizione.

Per quanto riguarda gli effetti dell’accettazione occorre fare una distinzione:

  • nel caso di accettazione pura e semplice il patrimonio del defunto e quello dell’erede si confondono e, di conseguenza, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento dei debiti del defunto anche se tali debiti superano l’attivo che gli perviene dall’eredità;
  • nell’ipotesi di accettazione con beneficio di inventario non si verifica la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede, i patrimoni rimangono distinti e quindi l’erede non sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti .

L’erede può scegliere di accettare l’eredità con beneficio d’inventario quando ritiene che il passivo ereditario superi l’attivo e non vuole rischiare di essere chiamato a rispondere dei debiti ereditari con il suo patrimonio personale.

Vi sono, poi, dei soggetti a tutela dei quali l’ordinamento impone l’accettazione con beneficio d’inventario, nello specifico: minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati, persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.

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