Ammissibilità e limiti della conferma di testamento viziato


La conferma del testamento rappresenta l’atto con cui il chiamato all’eredità, pur essendo a conoscenza della causa di invalidità di una disposizione testamentaria, decide volontariamente di attribuirle efficacia.

Uno dei principi generali dell’ordinamento italiano, sancito dall’art. 1423 cod. civ., prevede l’impossibilità di sanare un negozio nullo, tale principio può essere derogato solo se la legge dispone diversamente. L’art. 590 cod. civ. costituisce proprio una delle eccezioni al testé citato principio generale: si tratta di una norma ispirata al principio del favor testamenti e si fonda sulla considerazione dell’impossibilità della rinnovazione dell’atto nullo da parte del suo autore.

Secondo l’art. 590 c.c., il chiamato all’eredità può confermare o eseguire disposizioni testamentarie nulle, ma tale possibilità è subordinata al verificarsi di determinati presupposti infra precisati; in particolare è possibile confermare o eseguire disposizioni testamentarie nulle purché il testamento, pur essendo affetto da invalidità, possa comunque riflettere la volontà del testatore. In altre parole, è prevista una possibilità di sanare l’atto nullo a condizione che il vizio non precluda totalmente la volontà del de cuius.

Affinché la conferma di una disposizione testamentaria nulla possa essere considerata valida, è necessario che ricorrano due presupposti:

–           la conoscenza della causa di invalidità da parte del beneficiario;

–           la volontà di attribuire efficacia all’atto nullo da parte del beneficiario stesso.

Questi presupposti possono emergere sia attraverso comportamenti concludenti, sia mediante un atto di conferma formale.

Nel primo caso si parla di sanatoria espressa; si tratta di un atto scritto che contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 1444 cod. civ.: la menzione della disposizione testamentaria e del motivo della nullità, nonché la dichiarazione che si intende sanarla.

Nel secondo caso, invece, si parla di sanatoria tacita; essa consiste nel fatto che il chiamato ha dato volontaria esecuzione alla disposizione nulla, pur conoscendo la causa di nullità. Da ciò si desume la mancanza della volontà da parte sua di far valere la nullità stessa. Non qualsiasi atto costituisce esecuzione volontaria della disposizione nulla, ma è necessario che si tratti di un’attività o un comportamento dal quale si possa desumere la sua volontà di sanare; ad esempio, non sono considerati idonei a fungere da atti che danno esecuzione alla disposizione testamentaria nulla né la presentazione della denuncia di successione né il pagamento dell’imposta di successione, in quanto si tratta di atti aventi finalità prettamente fiscali.

In ultimo, si precisa che legittimato alla conferma o alla volontaria esecuzione della disposizione testamentaria nulla è solo il soggetto che può far valere l’eccezione di nullità o un suo procuratore.

La giurisprudenza esclude l’applicabilità dell’art. 590 c.c. nei casi di testamento apocrifo. Un testamento è definito apocrifo quando non è stato sottoscritto dal testatore o è falsamente attribuito a lui. In questi casi non sussiste alcuna riconducibilità dell’atto alla volontà del testatore e, di conseguenza, la conferma non è ammissibile.

La Corte di Cassazione con una recente sentenza (n. 9935 del 16 aprile 2025) ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’applicabilità dell’art. 590 cod. civ. stabilendo che la conferma di una disposizione testamentaria nulla è ammissibile ogniqualvolta l’atto, pur viziato, risulti comunque riconducibile alla volontà del de cuius. Ciò che rileva, quindi, è l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà, anche viziata, del de cuius, sicché la conferma delle disposizioni testamentarie nulle non trova applicazione solo in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, che esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore. Nel caso esaminato dalla Corte, la testatrice aveva effettivamente redatto il testamento nonostante fosse priva della capacità di intendere e volere; la Cassazione ha ritenuto che tale vizio non impedisse l’applicabilità della conferma, poiché l’atto rappresentava comunque una manifestazione della volontà del de cuius.

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Admissibility and Limitations of Confirmation of a Defective Will

Confirmation of a will is the act by which the heir, despite being aware of the cause of invalidity of a testamentary disposition, voluntarily decides to give it effect.

One of the general principles of Italian law, enshrined in Article 1423 of the Civil Code, establishes the impossibility of rectifying a void transaction. This principle may be derogated only if the law provides otherwise. Article 590 of the Civil Code constitutes one of the exceptions to this general principle: it is a rule inspired by the principle of favor testamenti and is based on the consideration of the impossibility of renewal of a void deed by its author.

According to Article 590 of the Civil Code, the heir may confirm or execute void testamentary dispositions, but this possibility is subject to the fulfillment of certain conditions specified below. Specifically, it is possible to confirm or execute invalid testamentary dispositions provided that the will, despite being invalid, still reflects the testator’s wishes. In other words, it is possible to cure the invalid deed provided that the defect does not completely preclude the testator’s wishes.

For the confirmation of an invalid testament to be considered valid, two conditions must be met:

– the beneficiary’s knowledge of the cause of invalidity;

– the beneficiary’s intention to give effect to the invalid deed.

These conditions can be established either through conclusive conduct or through a formal confirmation.

The first case is called an express cure; it is a written document containing all the elements required by art. 1444 of the Civil Code: the mention of the testamentary disposition and the reason for its invalidity, as well as the declaration that it is intended to be cured.

The second case, however, is called an implied cure; It consists in the fact that the person called upon voluntarily executed the invalid disposition, despite knowing the cause of nullity. This indicates a lack of will on their part to assert the nullity. Not just any act constitutes voluntary execution of a void disposition, but it must involve an activity or conduct from which the will to rectify the situation can be inferred. For example, neither the filing of an inheritance declaration nor the payment of inheritance tax are considered suitable acts executing a void testament, as these are acts with purely fiscal purposes.

Finally, it should be noted that only the person who can assert the nullity exception or his or her attorney is entitled to confirm or voluntarily execute a void testament.

Jurisprudence excludes the applicability of Article 590 of the Italian Civil Code in cases of apocryphal wills. A will is defined as apocryphal when it has not been signed by the testator or is falsely attributed to him or her. In these cases, the deed cannot be traced back to the testator’s will, and consequently, confirmation is not admissible.

The Court of Cassation, with a recent ruling (no. 9935 of April 16, 2025), provided important clarifications regarding the applicability of Article 590 of the Italian Civil Code, establishing that confirmation of a void testamentary disposition is admissible whenever the deed, even if flawed, is nevertheless attributable to the testator’s will. What is relevant, therefore, is the objective existence of a testamentary disposition that is nonetheless the result of the testator’s will, even if flawed. Therefore, confirmation of void testamentary dispositions is inapplicable only in the case of proven apocryphal signature on the will, which fundamentally excludes its traceability to the testator. In the case examined by the Court, the testatrix had actually drawn up the will despite lacking the capacity to understand and make decisions; The Court of Cassation held that this defect did not prevent the applicability of the confirmation, since the act in any case represented a manifestation of the will of the deceased.

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